diritto d'autore

Fotografie online e richieste economiche

Se l’autore delle fotografie non inserisce il c.d. watermark (nome autore e anno produzione), come richiesto dalla art. 90 L.A. (e neppure l’avvertimento agli utenti che le immagini sono protette dal diritto d’autore) e queste circolano nel web, “sarebbe eccessivo richiedere a chiunque si imbatta nelle stesse di ricercare se vi sia un autore titolare di privative o meno”.

Lo ha precisato il Tribunale di Firenze con la sentenza 1123/2022 pubblicata il 19 aprile scorso che segue diverse altre pronunce dello stesso tenore.

Di fatto i tribunali stanno facendo chiarezza sul diritto d’autore online e pongono un freno alle richieste di risarcimento danni, inviate talvolta anche dall’estero, per l’asserito illegittimo utilizzo delle fotografie online. 

Si tratta di questioni importanti che coinvolgono molti professionisti, ma anche utenti comuni, destinatari di richieste risarcitorie da parte di fotografi che non appongono il watermark sugli scatti.

Se si tratta di fotografie semplici (come avviene nella maggior parte dei casi), l’indicazione è obbligatoria e non basta inserirla genericamente sul sito. Occorre apporla nel corpo della foto, come avveniva in passato in cui i dati restavano stampati sulla fotografia. Il watermark permette non solo di conoscere l’autore dello scatto ma anche sapere se sono decorsi i 20 anni dallo scatto che lo rendono di libero utilizzo.

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