Diritto penale

OnlyFans: quando i video finiscono su Telegram

Non si possono divulgare su altre piattaforme i video sessualmente espliciti acquisiti su siti di incontri con accesso limitato.

Trova, infatti, applicazione il principio del consenso che vale vale soltanto per la finalità per la quale è stato prestato.

Integra il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all’art. 612ter del codice penale (c.d. revenge porn) chi diffonde video o fotografie intime ad esempio su Telegram dopo averle prese da altre piattaforme, come OnlyFans, senza il consenso della persona ritratta.

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 25516  del 5 marzo 2024.

Il consenso alle riprese non equivale al consenso alla diffusione.

Inoltre sussiste il reato di c.d. revenge porn anche in ipotesi di diffusione online di una persona in biancheria intima.

(Corte di cassazione, sentenza n° 32602 del 29 marzo 2023)

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