Diritto penale
Revenge porn: la vittima non deve sentirsi in colpa
Ancora troppo spesso le vittime di revenge porn non denunciano tempestivamente la condivisione di video e fotografie intime diffusi senza il loro consenso perché hanno paura dei giudizi altrui.
La vittima deve sapere che la legge le tutela e che punisce severamente chi cede o pubblica il materiale senza il suo consenso. L’articolo 612- ter del codice penale ha infatti introdotto nel nostro ordinamento il reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, che parifica la condotta di chi invia il materiale a quella di chi lo condivide. Le pene arrivano fino a 6 anni di reclusione, ma sono aumentate se il fatto è commesso attraverso internet. La vittima ha sei mesi di tempo da quando viene a conoscenza del fatto per sporgere querela. Il tempismo è fondamentale per evitare la viralità dei contenuti.